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Articolo 2: Definizioni

  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
  1. identità digitale uso professionale: identità digitale SPID contenente un attributo che dichiara tale caratteristica;
  2. identità digitale uso professionale della persona fisica: l’identità digitale che contiene gli attributi della persona fisica cui sono state rilasciate le credenziali di autenticazione;
  3. identità digitale uso professionale per la persona giuridica: l’identità digitale che contiene gli attributi della persona giuridica e della persona fisica cui sono state rilasciate le credenziali di autenticazione;
  4. utenza master: identità digitale utilizzabile esclusivamente per la gestione delle identità di cui alla precedente lettera c).

Si applicano inoltre le definizioni di cui al DPCM 24 ottobre 2014 e s.m.i.

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