Articolo 2: Definizioni¶
- Ai fini del presente provvedimento si intende per:
- identità digitale uso professionale: identità digitale SPID contenente un attributo che dichiara tale caratteristica;
- identità digitale uso professionale della persona fisica: l’identità digitale che contiene gli attributi della persona fisica cui sono state rilasciate le credenziali di autenticazione;
- identità digitale uso professionale per la persona giuridica: l’identità digitale che contiene gli attributi della persona giuridica e della persona fisica cui sono state rilasciate le credenziali di autenticazione;
- utenza master: identità digitale utilizzabile esclusivamente per la gestione delle identità di cui alla precedente lettera c).
Si applicano inoltre le definizioni di cui al DPCM 24 ottobre 2014 e s.m.i.